Certificati antipedofilia: volontariato vince sulla burocrazia

Il certificato antipedofilia verrà richiesto solo per dipendenti neoassunti che a stretto contatto con i minori.

Di Sara Massini e Federica Celestini

In attuazione della direttiva comunitaria 2011/93/UE, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, il governo ha varato il Decreto Lgs. 04/03/2014 n. 39, cosidetto certificato antipedofilia relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sarebbe dovuto entrare in vigore il 6 aprile.

La normativa prevedeva che, tra le altre, anche le organizzazioni no profit, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che impiegano personale (professionisti e volontari) in attività nelle quali è previsto il contatto diretto e regolare con minori, dovranno necessariamente produrre il certificato penale. Chi contravviene alla norma è sanzionabile con una multa che va dai 10.000 ai 15.000 euro. E per le associazioni no profit non erano previste esenzioni dal pagamento del bollo ne periodo transitorio nel quale si dia alle organizzazioni il tempo materiale necessario per l’adeguamento, il che significava la paralisi del terzo settore e del volontariato.

La notizia ha scatenato un vero tam tam mediatico tra i volontari che l’hanno condivisa con migliaia di commenti, TeamArtis ha raccolto firme per riconsiderare la norma, CSV e il Forum del Terzo Settore hanno preso delle posizioni chiare contro questa misura, sono state scritte lettere al premier, al CONI e al Ministero dell’Interno, della Giustizia e al sottosegretario alla presidenza del consiglio di Parlamentari, e l’On. Patriarca ha presentato un’interrogazione parlamentare in merito. La mobilitazione ha letteralmente costretto il Ministro a pubblicare una circolare interpretativa e ben 2 note di chiarimento che riducono di molto gli obblighi a carico delle Associazioni rispetto ai Certificati Penali anti-pedofilia previsti previsto dal decreto legislativo in oggetto.

(circolari interpretative:  Link nota 1  e nota 2 ).

 Le note e la circolare affermano che i volontari sono esclusi dall’obbligo di produrre la certificazione penale, mentre l’obbligo vige ancora per i lavoratori subordinati o para subordinati nelle Associazioni (il modello). Considerati i tempi stretti con il quale il dlg è stato attuato il Ministero della Giustizia precisa che per coloro i quali i tempi di acquisizione del certificato penale si protraggano oltre il 6 Aprile, si potrà, nel frattempo, rilasciare un’autocertificazione a loro tutela. Per quanto riguarda il personale retribuito con voucher infine, ad esempio regime a € 7.500 dello Sport Dilettantistico, Fattura e ritenuta d’acconto, redditi diversi, dovrebbero essere esenti da quest’obbligo seppure la circolare e le 2 note interpretative non lo dicono esattamente, e per tale ragione potrebbe essere consigliabile di produrre almeno una autocertificazione.

Una storia a lieto fine quindi per il volontariato italiano che ci insegna quanto importante e come dovrebbe essere il lavoro integrato in rete tra i vari settori per raggiungere obiettivi comuni e far regolamentare la cosa comune al fine di valorizzare le eccellenze e tutelare davvero la società civile mantenendo coeso il tessuto sociale, così’ come da sempre fa il terzo settore.

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